L'accordo Stato – Regioni sancisce le normative e le regole necessarie per formare i lavoratori alla sicurezza e alla salute.
L'accordo Stato – Regioni del 7 luglio del 2016 è un documento fondamentale per conoscere bene le normative e le regole necessarie per formare i lavoratori alla sicurezza e alla salute. Nel testo, infatti, si trovano le risposte a molti quesiti: ad esempio quali sono le indicazioni per le aziende, i formatori e gli operatori in merito alla formazione? Quali i requisiti dei docenti, l'organizzazione dei percorsi formativi, l'uso dell'e-learning? I lavoratori a cui si fa riferimento sono tutti coloro che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolgono un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione. Rientrano anche il socio lavoratore di cooperativa o di società, chi partecipa a tirocini formativi e di orientamento che promuovono l'alternanza tra studio e lavoro o agevolano le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici. E poi ancora i volontari del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile. La formazione prevede un modulo comune e generale in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro della durata di quattro ore, valido per tutti i tipi di lavoratori. A questo, poi, bisogna aggiungere altri corsi idonei alle attività specifiche dei lavoratori e alle caratteristiche dei diversi settori o del comparto di appartenenza dell'azienda. La durata sarà differente e appropriata al settore Ateco di appartenenza e sarà soggetto ad aggiornamento continuo nell'arco degli anni. La durata minima complessiva dei corsi di formazione, come riportato già nell'Accordo del 2011, in base ai diversi settori prevede:
• 4 ore di Formazione Generale + 4 ore di Formazione Specifica per i settori della classe di rischio basso;
• 4 ore di Formazione Generale + 8 ore di Formazione Specifica per i settori della classe di rischio medio;
• 4 ore di Formazione Generale + 12 ore di Formazione Specifica per i settori della classe di rischio alto.
Secondo l'Accordo del 2016 le aziende con rischio basso possono ricorrere alla modalità e-learning, a condizione che tutti abbiano la possibilità di accesso alle tecnologie impiegate, familiarità con l'uso del computer e buona conoscenza della lingua utilizzata durante la formazione. Per i lavoratori stranieri, i corsi verranno realizzati previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua e con modalità che assicurino la comprensione dei contenuti del corso. Eventualmente si prevede la presenza di un mediatore interculturale o di un traduttore. La modalità e-learning non è consentita per i lavoratori che, all'interno di un'azienda a rischio basso, svolgono mansioni a rischio medio o elevato. Inoltre, se i compiti affidati ad un lavoratore lo espongono di fatto a rischi diversi e ulteriori rispetto a quelli già valutati e per cui ha già seguito una formazione, sarà necessaria una nuova valutazione dei rischi con una nuova correlata formazione integrativa.
Da non sottovalutare la figura del docente che deve possedere come requisiti minimi la conoscenza, l'esperienza e la capacità dialettica. Elementi da combinare con diversi aspetti teorici e pratici, requisiti di studio e di esperienza coerenti con l'area tematica oggetto della docenza.
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