Di chi è la responsabilità di una macchina o una quasi-macchina distribuita sul mercato italiano o europeo? Vediamo i diversi casi.
Quando compriamo un strumento finalizzato ad una determinata funzione raramente ci chiediamo da dove venga, che storia abbia, come sia stato fabbricato e da chi e quali siano i soggetti competenti in caso di problematiche, rischi o incidenti per persone, ambiente o animali. In realtà, esiste una normativa europea molto dettagliata che definisce e inquadra con grande precisione questi aspetti e che ha superato tutta una serie di limiti dovuti ai precedenti regolamenti nazionali.
La Direttiva Comunitaria 2006/42/CE, recepita in Italia dal D.Lgs. 17/2010, è lo strumento che tutti gli Stati dell’UE hanno deciso di adottare per stabilire i requisiti essenziali di sicurezza che le macchine e le quasi-macchine devono possedere per poter essere immesse nel Mercato Comunitario.
Prima di capire come funzioni soffermiamoci un attimo sulla distinzione appena fatta. Non tutti, infatti, sanno cosa sia una “quasi-macchina”. Questa viene definita come un insieme di componenti che costituisce quasi una macchina, ma che, da solo, non è in grado di garantire un’applicazione ben determinata, ed è quindi unicamente destinato a essere incorporato o assemblato ad altre macchine, quasi-macchine o ad altri apparecchi al fine di costituire una macchina.
Questi oggetti, completamente o parzialmente assemblati, devono avere qualcuno che sia responsabile dei loro potenziali effetti e questa figura viene indicata come il Fabbricante. Quest'ultimo ha il dovere di rendere il prodotto “sicuro” e deve poter dimostrare di aver fatto tutto il possibile per raggiungere questo scopo seguendo le indicazioni sugli aspetti di sicurezza e salute che deve prendere in considerazione nella progettazione della macchina o della quasi-macchina e che riguardano l'intero ciclo di vita dell'oggetto in questione. La direttiva specifica tutta una serie di procedure che riguardano i diversi aspetti di vita dell'oggetto. Dalla sua progettazione, costruzione, diffusione, smaltimento, alla manualistica, ad una serie di regolamenti da seguire.
Il Fabbricante, seguendo queste procedure, si assume la piena responsabilità della sicurezza della macchina e deve, inoltre, essere in grado di giustificare le scelte tecniche adottate nel caso di richiesta motivata da parte degli organismi di controllo che operano la “sorveglianza del mercato”.
I vari Stati aderenti all'UE, ovviamente, devono vigilare perché questi principi vengano correttamente applicati prima di autorizzare l'immissione di un dato prodotto nel mercato.
LA FIGURA DEL FABBRICANTE
La Direttiva individua con certezza le figure che potrebbero assumere il ruolo di fabbricante in base ai diversi contesti.
- in primis viene considerato fabbricante chi progetta e costruisce la macchina. In alcuni casi la progettazione e la costruzione delle macchine possono essere parzialmente o totalmente demandate ad altri soggetti. Tuttavia, il soggetto che si assume la responsabilità giuridica della conformità delle macchine o quasi-macchine ai fini dell’immissione sul mercato con il proprio nome o con il proprio marchio, deve garantire un controllo sufficiente dell’opera dei propri fornitori o subappaltatori e possedere le informazioni necessarie per assolvere a tutti i suoi obblighi ai sensi della direttiva.
- Un soggetto che realizza un insieme di macchine è considerato il fabbricante dell’insieme. Di norma gli elementi che costituiscono un insieme di macchine sono forniti da diversi fabbricanti; tuttavia, un solo soggetto si dovrà assumere la responsabilità della conformità dell’insieme nel suo complesso. Tale responsabilità può essere assunta dal fabbricante di una o più delle unità costitutive dell’insieme, dall’installatore/assemblatore, da un’impresa in appalto o dall’utilizzatore.
- Può altresì essere considerato fabbricante il soggetto che costruisce una macchina o un insieme di macchine per uso personale. Se un utilizzatore fabbrica macchine per uso personale, è considerato tout court il fabbricante della macchina. La macchina non viene immessa sul mercato, in quanto non è fornita dal fabbricante a un altro soggetto ma è utilizzata dal fabbricante stesso.
- Ci sono poi le macchine importate nell'UE. In questo caso gli obblighi previsti dalla direttiva possono essere assolti direttamente dal fabbricante oppure da un mandatario (persona fisica o giuridica residente nell'UE) in grado di ottemperare in toto o in parte a tale obblighi per suo conto. Il soggetto che immette tale macchina sul mercato dell’UE deve poter garantire che il fabbricante soddisfi i propri obblighi ai sensi della Direttiva e, laddove ciò non sia possibile, deve assolvere a tali obblighi personalmente.
- Se l'importatore o il distributore della macchina la modifica in modo sostanziale (per esempio, una modifica della funzione e/o delle prestazioni della macchina) e non previsto o concordato con il fabbricante, la marcatura CE originaria decade e dovrà essere rinnovata. In questo caso chi apporta le modifiche viene considerato il fabbricante ed è tenuto all’assolvimento di tutti gli obblighi previsti dalla Direttiva.
La Corte di Giustizia dell'UE, inoltre, ha ritenuto che le disposizioni nazionali possano imporre ai distributori di verificare, prima della consegna della macchina all’utente, che essa sia munita:
- di marcatura CE;
- di dichiarazione CE di conformità, redatta e firmata dal fabbricante o dal suo mandatario;
- di istruzioni per l’uso, accompagnate da una traduzione nella o nelle lingue del detto Stato..
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