Conoscere le attrezzature di lavoro consente di diminuire gli incidenti e le morti. Sono necessari i controlli regolari e la manutenzione da parte del datore di lavoro, ma anche una formazione e un addestramento per i lavoratori.
Durante l’attività lavorativa spesso ci si trova a svolgere il proprio esercizio con il supporto di determinate attrezzature specifiche che necessitano di norme ben precise per tutelare la sicurezza dei lavoratori. A tal proposito nel d.lgs. 81/2008 il datore di lavoro è obbligato a effettuare sulle attrezzature di lavoro regolare manutenzione e a predisporre verifiche e controlli, in alcuni casi anche particolari. Le attrezzature di lavoro possono esporre a pericoli l’operatore, eventuali altri lavoratori o terze persone e dovrebbero, proprio per questo, essere fabbricate seguendo opportuni requisiti di sicurezza.
Le soluzioni adottate dai costruttori, per la progettazione e la fabbricazione delle attrezzature di lavoro, devono tener conto anche del progresso tecnologico in corso. Il fabbricante deve quindi eliminare o ridurre i rischi al minimo e adottare le opportune misure di protezione nei confronti dei rischi che non possono essere ridotti o eliminati. Per farlo può ricorrere - tra le altre soluzioni - a segnali d’allarme o diffondere una corretta informazione sui rischi nei confronti delle parti coinvolte.
I rischi da prendere in considerazione sono quelli connessi con l’uso normale delle attrezzature e con la loro manutenzione. Il datore di lavoro effettua una scelta basata sulla propria valutazione del rischio, che tenga conto:
dell’impiego lavorativo dell’attrezzatura di lavoro e delle condizioni e delle caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;
dei rischi presenti nell’ambiente di lavoro;
dei rischi derivanti dall’impiego delle attrezzature stesse e dei rischi derivanti da interferenze con altre attrezzature già in uso.
In caso di non effettuazione delle attività di manutenzione o di effettuazione tardiva o errata, tra i rischi derivanti dall’impiego delle attrezzature occorre aggiungere anche quelli dovuti alla non conservazione nel tempo delle caratteristiche funzionali e di sicurezza.
L’uso delle attrezzature di lavoro deve essere riservato ai lavoratori incaricati per tale compito, che abbiano ricevuto informazione, formazione ed addestramento adeguati. L’informazione, la formazione e l’addestramento, rientrano tra quelli già previsti negli artt. 36 e 37, riguardanti i rischi di carattere generale e quelli specifici. I lavoratori che devono occuparsi della manutenzione e della riparazione delle attrezzature di lavoro devono essere qualificati in maniera specifica per svolgere tali compiti.
Il datore di lavoro, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all’uso delle attrezzature di lavoro e per impedire che possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte, adotta adeguate misure tecniche ed organizzative, prende le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro siano installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d’uso, realizza una idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza, fa in modo che ci siano - ove necessario - le apposite istruzioni d’uso e il libretto di manutenzione. È obbligo del datore di lavoro prendere tutte le precauzioni e gli accorgimenti necessari per ridurre i rischi.
In assenza di indicazioni fornite dai fabbricanti è necessario intervenire con controlli periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, e con controlli straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza dei lavoratori. Conoscendo i macchinari e le attrezzature con cui condividere lo spazio di lavoro, si contribuisce a ridurre al minimo gli incidenti e le morti sul lavoro.
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