Con tre decreti emanati nei primi giorni di settembre 2021 cambia la Prevenzione Incendi nelle aziende: lo storico D.M. 10/3/98 viene infatti completamente abrogato.
Il D.M.10/3/98 in tema di prevenzione e incendi nelle aziende è stato definitivamente abrogato con l’introduzione di tre decreti successivi emanati nei primi giorni di settembre 2021.
DM 01/09/2021 – CONTROLLI DI IMPIANTI, ATTREZZATURE ANTINCENDIO ED ALTRI SISTEMI DI SICUREZZA ANTINCENDIO: “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’art. 46 comma 3 lettera a punto 3 del D. Lgs. 81/2008” (cosiddetto “Decreto Controlli” G.U. n. 230 del 25/09/2021).
Il corpo di questo decreto, soprannominato Decreto controlli, è incentrato sui criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti e definisce tutti i requisiti necessari per gli interventi sugli impianti, le attrezzature e tutti gli altri sistemi di sicurezza antincendio presenti nelle attività. Gli allegati al decreto sono due e definiscono gli obblighi del datore di lavoro e le specifiche che devono possedere gli addetti agli interventi di manutenzione, in modo da concorrere all’innalzamento dei livelli di sicurezza per tutte le attività lavorative andando ad integrare la strategia S.5 (GSA) del Codice di prevenzione incendi ed aggiungono un approfondimento sui controlli ispettivi che dovranno essere svolti dall’Organo di vigilanza.
DM 02/09/2021 GSA: “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’art. 46 comma 3 lettera a punti 2 e 4 e lettera b del D. Lgs. 81/2008” (cosiddetto “Decreto GSA” G.U. n. 234 del 04/10/2021).
Questo decreto è definito più brevemente GSA ed è incentrato sulla formazione dei singoli lavoratori e sulla strategia S.5 del codice. Il corpo del documento contiene i criteri di gestione in esercizio ed in emergenza della sicurezza antincendio dell’attività lavorativa e specifica gli obblighi del datore di lavoro per quanto riguarda la stesura del piano di emergenza e definisce le modalità di formazione degli addetti antincendio e le competenze richieste dai docenti preposti alla loro formazione. Il datore di lavoro è tenuto pertanto ad adottare tutte le misure necessarie per la gestione della sicurezza antincendio sia in esercizio ordinario che in emergenza. La principale novità di questo decreto riguarda il fatto che il rischio incendio non viene valutato sul numero complessivo dei lavoratori ma solo sulla base al numero effettivo degli occupanti all’interno dell’attività.
Tutti coloro che svolgono incarichi inerenti attività di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, devono ricevere adeguata formazione antincendio e svolgere aggiornamenti periodici.
DM 03/09/2021 STRATEGIA ANTINCENDIO: “Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro” ai sensi dell’art. 46 comma 3 lettera a punto 1 del D. Lgs. 81/2008″ (cosiddetto “Decreto Minicodice” - G.U. n. 259 del 29/10/2021).
Il terzo decreto è soprannominato Minicodice e stabilisce i criteri per la realizzazione e l’esercizio della sicurezza antincendio per le attività a basso rischio non comprese nell’allegato 1 al DPR 151/2011, non dotate di RTV (regola tecnica verticale) e che non raggiungono i limiti indicati nell’allegato 1 dello stesso minicodice. Questo decreto ricalca in tutto e per tutto l’approccio del Codice di prevenzione incendi, con la medesima valutazione del rischio ma con strategie semplificate, che si riducono ad 8 invece delle normali 10, escludendo la reazione e la resistenza al fuoco e semplificando e razionalizzando le altre strategie alla luce della complessità dell’attività.
Il “Decreto Minicodice” è stato impostato come uno strumento snello e facilmente utilizzabile anche da chi non ha approfondito la progettazione della sicurezza antincendio prestazionale che caratterizza il Codice di prevenzione incendi, di cui conserva lo stesso linguaggio ed approccio, pur recando numerose semplificazioni.
I 3 decreti costituiscono quindi il “nuovo” D.M. 10/3/98, il nuovo riferimento per la Prevenzione Incendi nei luoghi di lavoro. L’entrata in vigore dei decreti avverrà un anno dopo la loro pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il prossimo ottobre 2022, in giorni diversi essendo i decreti pubblicati in date diverse.
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