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La tutela della lavoratrice in gravidanza e dopo il parto

La gravidanza e la maternità sono normalmente due periodi delicati nella vita di una donna. Lo sono tuttavia ancor più se l’attività lavorativa può costituire una condizione di rischio per la lavoratrice in gravidanza o addirittura, dopo il parto, per la salute del bambino. Quali sono le tutele previste?

La gravidanza e la maternità sono un momento molto delicato della vita della maggior parte delle donne e richiedono una particolare tutela per la salute delle lavoratrici sul proprio luogo di lavoro. Può succedere che le condizioni lavorative considerate ragionevole in situazioni di normalità, possano non esserlo durante la gravidanza. A questo proposito è importante che le lavoratrici conoscano il D.Lgs.n.151/2001 - “Testo unico a tutela della maternità e paternità” – una normativa che disciplina i congedi, i riposi, i permessi e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori con misure preventive e protettive per la salute e la sicurezza delle lavoratrici in gravidanza e dopo il parto.

Accertato lo stato di gravidanza, la lavoratrice deve informare subito il datore di lavoro che, in accordo con il medico competente, stabilirà le mansioni da evitare per non andare incontro a determinati pericoli. Il datore di lavoro è tenuto preventivamente a valutare tutti i possibili rischi specifici, le attività che devono essere evitate e le rispettive misure preventive e protettive. Il datore di lavoro riduce o elimina i rischi in caso di attività critiche. Se questo non risultasse possibile, viene valutato il cambio mansione e l'eventuale ricollocamento in attività compatibili con lo stato di gravidanza e allattamento (attività non a rischio) o eventuale astensione dal lavoro per attività a rischio. La lavoratrice, nel caso sia adibita a mansioni inferiori, conserva la retribuzione corrispondente all’incarico svolto in precedenza, nonché la qualifica originaria. L’informazione e le misure di prevenzione e protezione sono particolarmente importanti nei primi mesi di gravidanza, periodo nel quale possono essere maggiori i possibili danni al nascituro.

Il “Testo unico a tutela della maternità e paternità” prevede:

  • il divieto di adibire la lavoratrice al lavoro (congedo di maternità) nei 2 mesi precedenti la data presunta del parto e nei 3 mesi successivi al parto. Oppure un mese prima della data presunta del parto e quattro mesi dopo il parto, o dopo l’evento del parto entro i cinque mesi. In caso di attività a rischio per l'allattamento questo periodo è prolungato sino a sette mesi dopo il parto (prolungamento del periodo di astensione obbligatoria).

  • Nei primi 7 mesi dopo il parto la lavoratrice non può essere adibita a lavori e mansioni fonte di rischio per il puerperio o per l’allattamento. Se l'allattamento si protrae oltre al 7 mese è consigliabile richiedere una certificazione al proprio pediatra che preveda la non esposizione ad attività lavorative a rischio. Tale certificazione è rinnovabile

  • Nei primi 12 mesi dopo il parto la lavoratrice non può compiere alcun lavoro nell’orario notturno (dalle ore 24 alle ore 6). Inoltre la lavoratrice ha diritto a 2 periodi di riposo di un’ora ciascuno (1 periodo se l’orario lavorativo è inferiore a 6 ore) considerati a tutti gli effetti ore lavorative che devono essere retribuite.

Riguardo alla valutazione dei rischi alla lavoratrice sarà vietato svolgere lavori che la espongono a radiazioni ionizzanti e sostanze tossiche, a scale ed impalcature mobili e fisse. Lavori pesanti come la movimentazione manuale dei carichi e lavori a bordo di mezzi in movimento (navi, aerei, treni, pullman ecc). Lavori che comportano una stazione eretta per più di metà dell'orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante. Sono vietate anche le mansioni di assistenza e cura degli infermi nei sanatori e nei reparti malattie infettive e per malattie nervose e mentali.

Sono di norma consentite le attività d’ufficio e di impiegato tecnico/qualità, anche a contatto con il pubblico, e l’uso di videoterminali perché non comportano rischi specifici né a carico della lavoratrice né del nascituro. Fondamentale evitare posture fisse. Valutazioni diverse potranno essere prescritte dal medico di fiducia della lavoratrice.

Considerate le condizioni di emergenza Covid-19, per le lavoratrici in gravidanza, puerpere o in allattamento, si ritiene opportuno introdurre il divieto di attività presso l’azienda per tutto il periodo di gravidanza fino ad 7 mesi dopo il parto. Per le attività d’ufficio, se possibile, vengono consentite le attività di smart-working che non comportano rischi specifici né a carico della lavoratrice né del nascituro.

 
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