A seguito di una serie di modifiche al D. Lgs 81/08 sono state introdotte variazioni importanti alla figura del preposto con nuovi obblighi che vanno ad aggiungersi a quelli già preesistenti.
La legge 215/2021 ha apportato numerose modifiche al D. Lgs. 81/08, soprattutto per quanto riguarda la figura del preposto che ha il compito di sovrintendere alle attività lavorative svolte dai lavoratori, garantire l’attuazione delle direttive ricevute dal dirigente o dal datore di lavoro, controllare le corrette esecuzioni delle direttive stesse da parte dei lavoratori. L’obiettivo è responsabilizzare questa figura così da garantire una maggiore supervisione e un maggior rispetto delle norme antinfortunistiche in azienda.
Nell’articolo 18 viene introdotta la lettera b-bis che obbliga datore di lavoro e dirigenti a «individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza di cui all'articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l'emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività». Di particolare rilievo è anche l'ampliamento dell'azione del preposto, soprattutto al verificarsi di condizioni di insicurezza che riguardano aspetti comportamentali dei lavoratori, idoneità dei mezzi e delle attrezzature.
La norma introduce quindi nuovi obblighi che vanno ad aggiungersi a quelli già previsti all'articolo 19 del Testo Unico. In presenza di «non conformità comportamentali in ordine alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale», il preposto deve:
intervenire per modificare il comportamento non conforme, fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza;
interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti, in caso di mancata attuazione delle disposizioni o di persistenza dell'inosservanza;
se necessario, nel caso rilevi deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro (e di ogni condizione di pericolo), interrompere temporaneamente l'attività e segnalare tempestivamente le non conformità al datore di lavoro e al dirigente.
Il preposto assume così un ruolo di primaria delicatezza e di assoluta centralità, al fianco di datore di lavoro e dirigente.
L’articolo 26 del Testo Unico prevede la nomina obbligatoria del preposto per le attività in regime di appalto e subappalto. Per le imprese che svolgono spesso lavori in appalto è consigliabile formare una squadra di preposti così da garantire la copertura sui diversi cantieri attivi.
Ha subito modifiche anche la parte relativa alla formazione. Secondo l’articolo 37 del D.Lgs 81/08, entro il 30 giugno 2022 è prevista la pubblicazione del nuovo Accordo Stato Regioni che garantisce l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro; l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa. Quindi il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un'adeguata e specifica formazione e l'aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Per il preposto le attività verranno svolte interamente in presenza e sarà previsto un aggiornamento biennale e non più quinquennale.
Piccole grandi modifiche tese a rendere più efficiente il mondo del lavoro. Ora occorre passare dalla teoria alla pratica.
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